Istruzione parentale
L’istruzione parentale è prevista dalla costituzione italiana ed è regolata dal T.U. della scuola.
Caratteristiche generali
La famiglia che intende fornire istruzione parentale può farlo presentando dichiarazione all’istituto di stradario, tramite il modello in calce.
La richiesta deve essere corredata da documentazione comprovante che la famiglia è in grado di erogare l’istruzione relativa al livello scolastico dell’alunno/a.
La famiglia che presenta la richiesta è consapevole che l’alunno/a esce non esce dall’obbligo di istruzione, il quale ricade sotto il controllo del dirigente scolastico di stradario e del sindaco del comune di residenza.
Verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi
Il raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi è soggetto a esame annuale, che la famiglia può decidere di sostenere presso la scuola di stradario o presso altro istituto: “Art. 23 Istruzione parentale 1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o
dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita’ genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneita’ per il passaggio alla classe successiva in qualita’ di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione” (Dlgs 62/17)
L’obbligo di ricordare che l’istruzione parentale ricade, come termini di verifica della stessa, fra le competenze del dirigente scolastico dello stradario di residenza da un lato, e del sindaco del comune di residenza dall’altro, come stabilito dal testo unico della scuola (dlgs. 297/94).
L’obbligatorietà della verifica annuale dell’istruzione parentale tramite esame di idoneità è stabilita dal dlgs. 15 aprile 2005 n. 76, che norma il diritto-dovere all’istruzione, e trova fra le altre fonti, specificazione nella circolare 777 del 31/1/2006 (… L’obbligo di sostenere esami di idoneità al termine di ciascun anno scolastico permane, invece, nei confronti degli alunni in età di scolarizzazione obbligatoria che si avvalgono dell’istruzione paterna, ivi compreso il caso di passaggio da tale tipo di istruzione a quella impartita in scuole statali o paritarie…) oltre che in molte altre fonti di uguale rango.
L’esame di idoneità annuale è invece reso non obbligatorio dalla frequenza di istituto paritario, parificato o di altro tipo ,“In tal caso, pertanto, al fine di consentire alla competente autorità di verificare l’assolvimento del diritto-dovere, di cui al decreto legislativo n. 76/2005, è sufficiente che i genitori, che si sono avvalsi di tale facoltà, producano, al termine di ciascun anno scolastico, all’istituzione scolastica statale di riferimento una attestazione rilasciata dalla scuola privata non paritaria circa la frequenza della scuola medesima” (circolare 777 31/1/2006)